È necessario avere il Green Pass sui trasporti pubblici?

GREEN PASS E TRASPORTI PUBBLICI

La risposta è sì. Dal 10 gennaio è in vigore l’ultimo decreto del Governo per il quale si rende obbligatorio sui trasporti pubblici avere il Green Pass rafforzato, il cosiddetto Super Green Pass, ossia quello rilasciato in seguito a vaccinazione o a chi è guarito dal Covid-19. Inoltre, è richiesto l’utilizzo della mascherina FFP2.

I trasporti interessati sono sia quelli a lunga percorrenza, quindi treni, aerei, navi, ma anche il trasporto pubblico locale, ossia autobus, corriera, metropolitana, tram e treni locali.

E sui taxi?

GREEN PASS E TAXI

Per quanto riguarda i taxi, il Decreto attualmente in vigore non introduce modifiche, pertanto è possibile viaggiare in taxi anche senza avere alcuna certificazione. Lo stesso vale per i servizi NCC fino a 9 posti.

Come tutti gli altri lavoratori il tassista ha l’obbligo di avere il Green pass per poter svolgere il suo servizio. Il passeggero non è tenuto a esibire il Certificato verde al tassista né a verificare che l’autista ne sia in possesso, non essendo il suo datore di lavoro. Se il passeggero volesse assicurarsi che il conducente possiede la Certificazione verde, il tassista può liberamente decidere di esibirlo o rifiutarsi di rispondere. Di fronte all’eventuale rifiuto del tassista o se egli dichiara di non avere il Green pass, il passeggero può decidere di rinunciare alla corsa.

COME VIAGGIARE IN TAXI

Per il trasporto taxi sono previste le seguenti regole di sicurezza:

  • obbligo dell’uso della mascherina, anche se l’autovettura è dotata di parete divisoria. In particolare l’ultimo Decreto introduce l’obbligo, sia per il tassista sia per il passeggero, della mascherina FFP2 con certificazione UNI EN 149, marcatura CE (la contravvenzione per chi ne è sprovvisto è di 400 €)
  • sanificazione almeno giornaliera delle auto
  • raccomandazione a dotare le vetture di paratie divisorie
  • divieto per il passeggero di occupare il posto vicino al conducente
  • divieto di trasporto sul sedile posteriore di più di due passeggeri nelle vetture omologate per il trasporto fino a cinque persone
  • divieto di occupazione di più di due passeggeri per ogni fila di sedili nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più persone.

È consentito il superamento della capienza al 50% se i passeggeri vivono nella stessa unità abitativa, se sono congiunti o se si tratta di persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (per esempio: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza di questi requisiti può essere autocertificata dall’interessato.

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