Pubblicata sul sito di repubblica una teorica bozza del decreto sulle liberalizzazioni.
Omissis..
CAPO VI TRASPORTI
Art. 22 (Autorità di regolazione dei trasporti)
1. All’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa, esercita inoltre le funzioni previste dal presente articolo.
2. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è competente nei settori, autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e della mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti e in particolare provvede:
1) A garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti, autostradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;
2) A definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’orientamento ai costi e l’equilibrio economico delle imprese regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) A stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) A definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare;
5) Con particolare riferimento al settore autostradale, a rivedere, entro il 31 dicembre 2012 e con effetto dall’anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi relativi alle concessioni in essere applicando il metodo del pricecap, con determinazione dell’indicatore di produttività x a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; in caso di mancata determinazione dei nuovi criteri tariffari nel termine indicato, i livelli delle tariffe restano fissati a quelli definiti nel 2012 e non possono subire alcun incremento fino alla rideterminazione secondo il metodo previsto nel periodo precedente; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
6) Con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, in particolare per quanto riguarda le città metropolitane, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:
a) L’incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un’analisi per confronto nell’ambito di realtà comunitarie comparabili, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che sono già titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all’asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;
b) Consentire a un medesimo soggetto di avere la titolarità di più licenze, con la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;
c) Prevedere la possibilità di rilasciare licenze part time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l’obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
d) Consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell’area per la quale sono state originariamente rilasciate;
e) Consentire una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, ad esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;
f) Consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori” 2. All’articolo 37 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2145, al comma 3 sono soppresse le parole “individuata ai sensi del medesimo comma”, al comma 5 sono soppresse le parole “individuata ai sensi del comma 2” e al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole “individuata dal comma 2”. All’articolo 36 del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 111, al comma 2 è abrogata la lettera e).
Omissis…