Ai sensi dell’art. 6 della Legge 21/1992, è stato istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura il “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea“.

In base al comma 7 dello stesso articolo, tutti i soggetti già titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per il noleggio con conducente al momento dell’istituzione del ruolo sono stati iscritti di diritto.

Pertanto, nessun titolare di licenza taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere privo dell’iscrizione al Ruolo, pena la decadenza della licenza o dell’autorizzazione, come previsto dal comma 5 dell’art. 6 della Legge 21/1992.

Invitiamo quindi i titolari di licenza per il servizio taxi o di autorizzazione per il noleggio con conducente che non fossero in possesso del proprio numero di iscrizione al Ruolo, a contattare la Camera di Commercio competente per ottenere tale informazione, indispensabile per procedere con l’iscrizione al RENT.