Dal 7 Marzo 2012 anche i conducenti di taxi, NCC, autobus di linea e dei veicoli adibiti al servizio strade e autostrade, non potranno più usare il telefonino durante la guida. Lo prevede la legge 13 febbraio 2012, n. 11 recante «Modifiche all’articolo 173 del decreto legislativo 30 Aprile 1992 n 285 CdS.
Con la Legge 11/2012 sono state apportate modifiche all’art. 173 del Codice della Strada in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. A seguito di tali modifiche il divieto relativo all’uso del telefono cellulare è stato esteso anche ai conducenti di taxi, NCC e bus.
Ecco la nuova stesura dell’art. 173 comma 2:
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia [nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi](7).
È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani).(1)
Si ricorda che l’infrazione a questo articolo del CdS comporta una sanzione pecuniaria di € 152,00, la decurtazione di 5 punti patente o CAP o CQC e che alla seconda violazione in un biennio scatta la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.