Integrazione Esenzione Iva Taxi NCC
Dl 27 Aprile 1990, n.90

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riportiamo anche i link ufficiali:

Integrazione Esenzione Iva Taxi NCC – Dl 27 Aprile 1990, n.90

Premesso che il comma 9 dell’articolo 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633 è stato aggiornato a come segue:

14) prestazioniditrasportourbanodipersoneeffettuate medianteveicolidapiazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi ditrasportomarittimo,lacuale,fluvialee lagunare.) Si considerano urbaniitrasportieffettuatinel territoriodiuncomuneotra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

ne consegue:

DECRETO-LEGGE27 aprile 1990, n. 90

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche’ altre disposizioni urgenti.

(Pubblicato sulla GU n. 99 del 30-4-1990 )

(Omissis)

Art. 3.

(Omissis)

6. La disposizione di cui all’articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), deve intendersi nel senso che l’esenzione dall’IVA si applica anche se il trasporto e’ effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.

(Omissis)

Dato a Roma, addi’ 27 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
BERNINI, Ministro dei trasporti
BATTAGLIA, Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato
RUFFOLO, Ministro dell’ambiente

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI