Esenzione Iva Per Servizi Urbani
DPR 26 Ottobre 1972, n.633
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Esenzione Iva Per Servizi Urbani – DPR 26 Ottobre 1972, n.633
Decreto del presidente della repubblica 633/72
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore Aggiunto
(Pubblicata sulla G.U. n. 292 suppl.ord. Del 11/11/1972)
(Omissis)
Art.10.
Operazioni esenti dall’imposta
Sono esenti dall’imposta:
(Omissis)
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
(Omissis)
Dato a Roma, addi’ 26 ottobre 1972
LEONE
ANDREOTTI – VALSECCHI – RUMOR – MALAGODI – TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 1. – CARUSO
9) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone, considerando urbani anche i trasporti classificati tali ai sensi del terzo comma dell'art. 30 del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 8 ottobre 1955, e comunque quelli effettuati fra comuni non distanti piu' di cinquanta chilometri. Si considera pubblico anche il trasporto mediante veicoli da piazza;