Sanzione da 1000€ per pubblicità ingannevole qualora un operatore NCC si pubblicizzi come servizio taxi su stampa e su internet.
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Pubblicità ingannevole nell’utilizzo improprio della parola taxi da parte di un NCC
AGCM – PI5772 TAXICAR del 12 Luglio 2007
La pratica da parte di un operatore NCC di diffondere messaggi attraverso stampa e attraverso internet, idonei ad indurre in errore il consumatore sulla natura del servizio effettivamente prestato, lasciando intendere, contrariamente al vero, che l’operatore pubblicitario sia regolarmente abilitato ad esercitare il servizio di trasporto taxi viene classificata come “pubblicità ingannevole” e comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro.
PI5772 – NCC TAXICAR
AGCM Provvedimento n. 17092
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Nella richiesta di intervento si evidenzia come nei messaggi in questione verrebbe impropriamente utilizzata la denominazione “TAXI”, mentre l’operatore pubblicitario risulterebbe titolare di un’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
II. MESSAGGI
2. Il messaggio diffuso sulle pagine bianche, versione informatica, in data 1 agosto 2006, e cartacea, nell’edizione della città di Udine e provincia, anno 2006/2007 alla voce “Taxi”, consiste in un riquadro ove è scritto. “Taxicar 0432.44966 servizi per la città e aeroporti e tutte le località 24 ore su 24 ore” ; il messaggio diffuso sulle Pagine Gialle Udine e provincia – edizione 2006/07, sotto la voce “Taxi” riporta la seguente informazione: “Taxicar Consorzio autisti di rimessa” seguito dall’indirizzo della sede e dal numero telefonico. Infine, il messaggio diffuso sulla vetrofania presente sul lunotto posteriore e anteriore nonché sulla fiancata sinistra di un autoveicolo ad uso taxi nella città di Udine rilevata con riproduzione fotografica del giorno 23 marzo 2006 consiste nella scritta Taxicar Udine, seguita dal numero di telefono.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
3. In data 9 febbraio 2007 è stato comunicato al Consorzio segnalante e al Consorzio Autisti di rimessa Taxicar, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l’eventuale ingannevolezza e illiceità del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbero state valutate ai sensi artt. 19, 20 e 21, lettere a) e c), del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alle effettive caratteristiche del servizio offerto, nonché alla qualifica dell’operatore pubblicitario.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
4. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto al Consorzio Autisti di rimessa Taxicar in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti le caratteristiche del servizio prestato, le autorizzazioni e/o licenze amministrative di cui è titolare l’operatore pubblicitario ai fini dell’esercizio della propria attività nella provincia di Udine, nonché di fornire informazioni in merito alla programmazione pubblicitaria dei messaggi oggetto di intervento, precisando le modalità di diffusione e le relative date.
5. In data 2 marzo 2007, è pervenuta una memoria del Consorzio Autisti di rimessa Taxicar con la quale ha evidenziato quanto segue:
il consorzio si pone come unico obiettivo l’organizzazione, il coordinamento e la promozione dell’attività dei consorziati, anche mediante l’istituzione di condizioni e tariffe uniformi per l’erogazione del servizio da parte degli stessi;
attualmente aderiscono al consorzio cinque autisti, ciascuno munito di autovettura propria e di autonoma licenza all’esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Udine;
nell’ambito dell’attività di promozione del servizio svolto dai singoli consorziati il consorzio, nell’anno 2005, richiedeva alla SEAT Pagine Gialle l’inserimento nelle pagine bianche edizione 2006-2007 del messaggio pubblicitario allegato, corrispondendo per il servizio l’importo di € 1.533,60;
automaticamente, senza che vi fosse stata alcuna specifica richiesta in tal senso da parte del consorzio, la SEAT Pagine Gialle provvedeva ad inserire il medesimo messaggio anche nella versione informatica 2006 della pagine bianche, nonché a riportare il nominativo del consorzio nelle pagine gialle edizione 2006 – 2007 sotto la voce Taxi;
nella predetta edizione delle Pagine Gialle, fatta eccezione per il Radiotaxi di Udine e per i nominativi riportati sotto i comuni di Grado, Tarvisio e Lignano Sabbiadoro, tutti i nominativi ivi riportati alla voce Taxi si riferiscono a ditte che effettuano servizi di autonoleggio con conducente;
quanto alle vetrofanie ed agli adesivi presenti sugli automezzi dei consorziati, gli stessi, di forma, caratteristiche e colore identici per tutti, sono stati applicati solo previa autorizzazione del Comune di Udine. Peraltro, sia sul lunotto posteriore che sul parabrezza anteriore di ogni veicolo, immediatamente dopo la richiesta dd. 1.8.06 della C.A.P.U. S.r.l. è stata apposta la scritta chiaramente visibile N.C.C. e tutti i veicoli sono altresì stati muniti di contrassegno inamovibile del Comune di Udine.
6. In data 15 marzo 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
pertanto, non viene prevista l’ipotesi di poter esporre sul parabrezza anteriore, sul lunotto posteriore e sulle fiancate altre scritte, in particolare nel caso in esame la denominazione “Taxicar”, facilmente confondibili con l’esercizio dell’attività di Taxi e/o Radiotaxi e peraltro senza la benché minima indicazione di Noleggio con conducente.
In data 24 maggio 2007 la Taxicar ha inviato copia dell’ultimo bilancio relativo all’anno 2006.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
8. Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi attraverso la stampa e su sito internet, in data 1 giugno 2007 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 21 giugno 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi in esame costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli sensi artt. 19, 20 e 21, lettere a) e c), del citato Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
– l’art. 1 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 stabilisce che costituiscono autoservizi non di linea, ossia servizi di trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici, il “servizio di taxi” con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale e il “servizio di noleggio con conducente” e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
– il “servizio di taxi”, secondo quanto disposto dagli artt. 2, 12 e 13 della suddetta legge, è svolto in seguito a richiesta diretta del trasportato, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative con tassametro omologato, laddove il corrispettivo per “ il servizio di noleggio con conducente”, al contrario, è direttamente concordato tra l’utenza e il vettore;
– l’articolo 11 della citata legge prevede, inoltre, che i veicoli adibiti a “servizio taxi” possono circolare e sostare liberamente, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali, mentre per i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento in suolo pubblico;
– alla luce delle disposizioni vigenti, si osserva che i due servizi, pur costituendo entrambi autoservizi pubblici non di linea, presentano caratteristiche sostanzialmente difformi, tanto che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8 della legge citata, non è ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, delle licenze per l’esercizio di entrambi i servizi;
– per l’effetto, i messaggi in esame, in quanto riportano l’esplicito termine “taxi”, sono in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione del fatto che lasciano intendere che l’operatore pubblicitario sia regolarmente abilitato ad esercitare il servizio di trasporto taxi nei termini di quanto stabilito dalle norme attualmente in vigore sopra richiamate, nel rispetto in particolare delle regole preposte alla disciplina della relativa attività nonché di quelle che disciplinano i criteri di tariffazione, mentre, dalla documentazione allegata alla memoria difensiva, si evince chiaramente che l’operatore pubblicitario risulta titolare soltanto di un’autorizzazione a svolgere il servizio di noleggio con conducente;
– pertanto, i messaggi pubblicitari sopra descritti risultano idonei ad indurre in errore le persone alle quali sono rivolti o da essi raggiunte sulla natura del servizio effettivamente prestato, lasciando intendere, contrariamente al vero, che l’operatore pubblicitario sia regolarmente abilitato ad esercitare il servizio di trasporto taxi e, a causa della loro ingannevolezza, paiono suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i concorrenti, inducendoli a rivolgersi all’operatore pubblicitario, in luogo di altri titolari di idonei titoli abilitativi a svolgere il servizio taxi, in base a qualità inesistenti.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
9. Preliminarmente si osserva che gli “autoservizi pubblici non di linea”, ai sensi della normativa vigente – legge 15 gennaio 1992, n. 21 – sono i servizi di trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici.
L’articolo 1 della legge sopra citata dispone che costituiscono autoservizi pubblici non di linea, ossia servizi di trasporto collettivo individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici:
a) il “servizio di taxi” con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il “servizio di noleggio con conducente” e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, del comportamento tenuto dall’operatore pubblicitario della capacità di penetrazione del mezzo, dell’ampiezza di diffusione del messaggio, nonché della durata dello stesso.
Nella fattispecie in esame l’operatore pubblicitario è rappresentato da una piccola impresa individuale che ha diffuso i messaggi oggetto di contestazione in un circoscritto ambito locale.
Considerati tali elementi, si applica la sanzione pecuniaria nella misura di 1.000 € (mille euro), pari cioè al minimo edittale;
RITENUTO, pertanto, conformemente al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei ad indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche del servizio offerto e alla qualifica dell’operatore pubblicitario, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico degli stessi;
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
p. IL SEGRETARIO GENERALE
Francesca Romana Ferri