Art. 22 (Autorità di regolazione dei trasporti)

1. All’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. A decorrere dal 30 giugno 2012, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (o l’Autorità per l’energia elettrica o il gas che assume la denominazione di Autorità per le Reti) ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa, esercita inoltre le funzioni previste dal presente articolo.

2. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (o l’Autorità per le Reti) è competente nei settori, autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e della mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti e in particolare provvede:

1) a garantire, d’intesa con le altre amministrazioni competenti secondo la normativa nazionale e regionale vigente, e con metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie, alle infrastrutture e alle reti autostradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;

… OMISSIS …

7) con particolare riferimento al servizio di taxi di cui all’art. 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ad esercitare poteri di indirizzo e coordinamento delle autorità territoriali competenti al fine di far adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei principi e delle competenze di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e della legislazione regionale in materia, nonché dei principi di seguito elencati:

a) l’incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un’analisi per confronto nell’ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi – benefici anche ambientali, nonché in considerazione dei limiti di capienza dei bacini territoriali nei quali le nuove licenze saranno rilasciate (calcolati anche in base ai livelli di traffico e di sviluppo infrastrutturale, di viabilità e del trasporto pubblico locale presenti sui territori di riferimento), consultate le organizzazioni sindacali e associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e previo assenso dei sindaci interessati. L’incremento di cui alla presente lettera a) dovrà comunque avvenire attraverso apposita asta pubblica ed è accompagnato da adeguate forme di compensazione da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza utilizzando gli introiti derivanti dalla medesima messa all’asta delle nuove licenze;

b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida – anche al di fuori dei casi previsti dalla normativa nazionale e regionale – da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale, previdenziale e contrattuale. L’espletamento di tali servizi da parte di sostituti alla guida non costituisce per questi ultimi titolo preferenziale per il rilascio di nuove licenze, anche ai sensi della precedente lettera a);

c) prevedere, d’intesa con i sindaci interessati e con le organizzazioni sindacali e associazioni di categoria maggiormente rappresentative, una maggiore flessibilità nella determinazione e organizzazione degli orari di lavoro, salvo l’obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

d) consentire ai titolari di licenza taxi, d’intesa con i sindaci interessati e le organizzazioni sindacali e associazioni di categoria maggiormente rappresentative, una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi a uso collettivo o altre forme; e) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe in funzione dei miglioramenti qualitativi, nonché la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, con modalità che dovranno essere recepite nei regolamenti comunali di cui all’art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fermo restando l’obbligo da parte dei Comuni di determinare annualmente le tariffe massime a tutela degli utenti e comunque in relazione ai costi di esercizio indicati agli artt. 2425 e 2425-bis del codice civile, nonché al congruo utile d’esercizio.