Esenzione Iva Per Servizi Urbani
DPR 26 Ottobre 1972, n.633

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Esenzione Iva Per Servizi Urbani – DPR 26 Ottobre 1972, n.633

Decreto del presidente della repubblica 633/72

Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore Aggiunto

(Pubblicata sulla G.U. n. 292 suppl.ord. Del 11/11/1972)

(Omissis)

Art.10.
Operazioni esenti dall’imposta

  Sono esenti dall’imposta:

(Omissis)

14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

(Omissis)

Dato a Roma, addi’ 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI – VALSECCHI – RUMOR – MALAGODI – TAVIANI


Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 1. – CARUSO

9) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone,
considerando urbani anche i trasporti classificati tali ai sensi del
terzo comma dell'art. 30 del decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile 8 ottobre 1955, e comunque quelli effettuati fra
comuni non distanti piu' di cinquanta chilometri. Si considera
pubblico anche il trasporto mediante veicoli da piazza;