Conferimento alle Regioni
D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422

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Conferimento alle Regioni – D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422

DECRETO LEGISLATIVO 422/97

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Capo I
Conferimento alle regioni e agli enti locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 1, 4, comma 4, e 6 della legge 15 marzo 1997, n.
59, come modificati dall’articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n.127; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997; Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri della commissione  parlamentare per le questioni regionali e della commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell’interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere a) e b), dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalita’ effettuati ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altresi’, i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall’articolo 3; essi comprendono l’insieme dei sistemi di mobilita’ terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell’ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonche’ il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, per legge n. 59 si intende la legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Ai fini del presente decreto, per conferimento si intende il trasferimento, la delega o l’attribuzione di funzioni e compiti; per enti locali si intendono le province, i comuni, le comunita’ montane e gli altri enti locali.

Art. 3.
Trasporti pubblici di interesse nazionale

1. Costituiscono servizi pubblici  di trasporto di interesse nazionale:
a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell’ambito di una regione e dei servizi elicotteristici;
b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono  prevalentemente nell’ambito di una regione;
c)  i  servizi  di  trasporto  automobilistico  a  carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano piu’ di due regioni;
d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di  percorrenza mediolunga caratterizzati  da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l’oggetto e’ posto all’ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;
e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;
f) i servizi  di trasporto di merci  pericolose, nocive ed inquinanti.

Art. 4.
Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale e locale

1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:
a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;
b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e  quelle relative all’accertamento di cui all’ultimo comma dell’articolo 5 dello stesso decreto n. 753;
c) l’adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell’inquinamento derivante  dal sistema di trasporto pubblico.

Art. 5.
Conferimento a regioni ed enti locali

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalita’ di cui agli articoli 6 e seguenti, tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato dall’articolo 4 del presente decreto.

Art. 6.
Delega alle regioni

1. Sono delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all’articolo 14, non gia’ compresi nelle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione.
2. Sono, altresi’, delegati alle regioni i compiti programmatori e amministrativi e le funzioni di cui agli articoli 8 e 9, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, lettera b), della legge n. 59 del 1997 e dall’articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche’ i compiti e le funzioni di cui all’articolo 10.

Art. 7.
Trasferimento agli enti locali

1. Le regioni, in conformita’ ai singoli ordinamenti regionali e sentite le rappresentanze degli enti e delle autonomie locali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.
2. I conferimenti delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 sono attuati tenendo conto delle dimensioni territoriali, associative e organizzative degli enti, nonche’ nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge n. 59, e particolarmente di quelli di sussidiarieta’, economicita’, efficienza, responsabilita’, unicita’ e omogeneita’ dell’amministrazione, nonche’ di copertura finanziaria, con esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni adottano la legge di puntuale individuazione delle funzioni, trasferite o delegate agli enti locali in conformita’ ai principi stabiliti dall’articolo 4, comma 3, della legge n. 59. Se la regione non provvede entro il termine indicato, il governo adotta le misure di cui all’articolo 4, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 59.
4. Gli enti locali, oltre ai compiti e alle funzioni loro conferite a norma del comma 1, svolgono nei servizi pubblici di trasporto locale le funzioni e i compiti non mantenuti allo Stato, a norma degli articoli 3 e 4, o alle regioni, a norma degli articoli 8, 9, 10 e 11, secondo i principi e le competenze rispettivamente previsti dagli articoli 3, 9, 14 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali, nonche’ in conformita’ ai principi della legge n. 59 e alle disposizioni del presente decreto.
Sono, in  particolare, conferiti  agli enti locali  i compiti amministrativi e le funzioni nei settori del trasporto lagunare e lacuale.

Art. 8. (1)
Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.

1.  Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla societa’ Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all’articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1 gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);
b) a partire dal 1 gennaio 1998, e comunque entro il 1 gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell’articolo 12 del presente decreto, con  i quali sono definiti, tra l’altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnicoeconomico di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
(( 4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999.
Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell’infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come gia’ previsto all’articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile.
A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilita’ a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito  a  favore  della  regione  competente.  I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all’articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono  trasferiti  alle  regioni  competenti  che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresi’ l’entita’ delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi gia’ riconosciuti da regioni ed enti locali, l’attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa.”;
4-bis. La gestione delle reti e dell’infrastruttura ferroviaria per l’esercizio dell’attivita’ di trasporto a mezzo ferrovia e’ regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva  91/440/CEE  relativa  allo  sviluppo  delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacita’ di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.
4-ter. Le regioni hanno la facolta’, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l’infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni.
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall’articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell’articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalita’ fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1 gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono  al  Ministero dei trasporti e della navigazione – Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all’esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle  che acquisira’ direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Statoregioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle  modalita’  di esercizio della delega e sulle eventuali criticita’. ))
6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi gia’ disposti ai sensi della legge  30  maggio  1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.
(( 6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d’intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l’affidamento  alle  stesse  della  costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e gia’ in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale. ))

Art. 9. (1)
Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.

1. Con decorrenza 1 giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il (( 30 settembre 1999, )) i relativi contratti di servizio ai sensi dell’articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il (( 1 ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all’articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a) ))
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:
(( a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la societa’ stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione; ))
b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l’intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
(( c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all’articolo 12; ))

Art. 10. (9)
Servizi marittimi e aerei

1.  Sono  delegati  alle  regioni  le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi marittimi e aerei di interesse regionale.
2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 e’ affidata con le modalita’ di cui agli articoli 17 e 18, in quanto applicabili al settore. Detti trasporti sono organizzati e regolati da contratti di servizio, secondo quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel rispetto dei principi di economicita’ ed efficienza.
3. All’attuazione della delega si provvede a norma dell’articolo 12. ((9))

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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che, in deroga al presente articolo “e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della  continuita’ territoriale e la domanda di mobilita’ dei cittadini, le regioni possono affidare l’esercizio di servizi di cabotaggio a societa’ di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalita’ stabilite dal diritto comunitario”.

Art. 11. (1)
Servizi lacuali e lagunari

1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda e’ trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento entro il 1 gennaio 2000, previo il risanamento tecnicoeconomico, di cui all’articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano di risanamento tecnicoeconomico. Il piano e’ approvato entro il 31 marzo 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento.
3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le attivita’ relative al traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la provincia di Venezia, d’intesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito regolamento che, fra l’altro, prevede un sistema di rilevamento dei natanti circolanti nell’ambito lagunare al fine di garantire la sicurezza della navigazione. L’intesa e’ conseguita in apposita conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dell’articolo 17, comma 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione, del Ministero dell’ambiente, del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle aree urbane. Se il regolamento non e’ emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati.
(( 3-bis. Ferme rimanendo le competenze dell’autorita’ marittima previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione  e  disciplina del traffico nell’ambito dei canali marittimi, i servizi di trasporto pubblico di persone e cose, effettuate  all’interno della laguna veneta sono autorizzati e regolati  in conformita’ alle norme emanate dagli enti locali competenti in materia di trasporto pubblico locale. Nel caso di navigazione che interessi le zone di acque interne e quelle di acque marittime nell’ambito della laguna veneta, il numero massimo delle unita’ adibite al servizio di trasporto pubblico, al fine di assicurare il regolare svolgimento e la sicurezza della navigazione lagunare, e’ stabilito d’intesa tra l’autorita’ marittima e l’ente locale  competente.  In caso di disaccordo detto numero viene determinato in apposita conferenza di servizi indetta dal prefetto alla quale partecipano i rappresentanti della provincia e dei comuni e delle capitanerie di porto competenti. ))

Art. 12.
Attuazione dei conferimenti

1. All’attuazione  dei conferimenti e  all’attribuzione delle relative risorse alle regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 59, previo accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione interessata, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), della legge n. 59.
2. L’accordo di programma, di cui al comma 1, puo’ disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.

Art. 13.
Poteri sostitutivi

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 59, in caso di accertata inerzia nell’esercizio delle funzioni delegate, il Ministro dei trasporti e della navigazione fissa alla regione un congruo termine per provvedere.
2. Qualora l’inerzia degli organi regionali perduri dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti  necessari in  sostituzione dell’amministrazione regionale.

CAPO II
Organizzazione del trasporto pubblico locale

Art. 14. (1)
Programmazione dei trasporti locali

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentita, per quanto di  competenza,  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri – Dipartimento  per  le  aree  urbane,  il  coordinamento  della programmazione delle regioni e delle province autonome con la programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E.
2. Nell’esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:
a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino;
b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo  conto  della  programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti,  dalle  citta’ metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine  di  assicurare  una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalita’ favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.
3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all’articolo 16, le regioni,  sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:
a) la rete e l’organizzazione dei servizi;
b) l’integrazione modale e tariffaria;
c) le risorse da destinare all’esercizio e agli investimenti;
d) le modalita’ di determinazione delle tariffe;
e) le modalita’ di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
g)  i  criteri  per  la  riduzione  della  congestione  e dell’inquinamento ambientale.
4. Per l’esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilita’ nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono individuare modalita’ particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi e’ offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del trasporto pubblico di persone.
5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, (( e dell’articolo 18, comma 3-bis )), possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l’utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilita’ di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L’espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalita’ del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri tecnici e le modalita’ per la utilizzazione dei sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
6. Ad integrazione dell’articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all’articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, e’ consentito l’uso proprio fuori servizio.
(( 7. Nel comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come sostituito  dall’articolo  47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, dopo le parole: “di linea” sono inserite le seguenti: “e non di linea”, ad eccezione dei taxi.
All’articolo 57 del succitato decreto n. 495 il comma 3 e’ cosi’ sostituito:
3. La pubblicita’ non luminosa per conto terzi e’ consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell’abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 times35 cm e la pubblicita’ non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l’applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 times12 cm;
c) che sia realizzata tramite l’applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro.
I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari  di  cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade. ))
8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia,  nonche’  dal  comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l’aeroporto ricade. I comuni interessati, d’intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune puo’ rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all’articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 15 (2)
Programmazione degli investimenti

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 14,
con accordi di programma in materia di investimenti si individuano:
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;
c) i soggetti coinvolti e loro compiti;
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione;
e) il periodo di validita’.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalla regione, nonche’ dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunita’ montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi sono impegnativi per le parti che sottoscrivono. L’attuazione degli accordi di programma e’ verificata annualmente, congiuntamente dal Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione, dalle regioni interessate e dai soggetti che l’hanno sottoscritto in sede di conferenza dei servizi, da realizzare ai sensi dell’articolo 17, commi 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 9 della legge n. 59, sull’attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse.
(( 2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunita’ montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all’articolo 11, comma 1, della  legge  31  gennaio  1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell’opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell’investimento.
2-ter. Le risorse necessarie all’attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  con  vincolo  di destinazione alle singole regioni.
L’erogazione, mediante svincolo, e’ disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione  dello  stato di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalita’ ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all’esecuzione delle opere. ))
3. Non rientrano negli accordi di cui al presente articolo le risorse finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato S.p.a. dallo Stato nella qualita’ di azionista.
4. Le aree e i beni non piu’ funzionali all’esercizio del trasporto pubblico possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformita’ al regime giuridico di appartenenza, ai comuni o alle province. Le modalita’ relative vengono definite in appositi accordi tra i Ministri interessati e il sindaco o il presidente della provincia e, ove coinvolte, le societa’ proprietarie.

Art. 16. (1)
Servizi minimi

1.  I  servizi  minimi,  qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita’ dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:
a) dell’integrazione tra le reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilita’ dei servizi da parte degli utenti per l’accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali;
d)  delle  esigenze  di  riduzione  della  congestione  e dell’inquinamento.
2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d’intesa con gli enti locali, secondo le modalita’ stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneita’ fra regioni, quantita’ e standard di qualita’ dei servizi di trasporto  pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilita’ dei cittadini, in conformita’ al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:
a) ricorso alle modalita’ e tecniche di trasporto piu’ idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacita’ motoria;
b) scelta, tra piu’ soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori  costi  per  la collettivita’, anche mediante modalita’ differenziate  di  trasporto  o  integrazione  dei  servizi  e intermodalita’; dovra’, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l’incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l’inquinamento.
(( 3. Le province, i comuni e le comunita’ montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d’intesa con la regione ai fini della compatibilita’ di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all’articolo 19, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. ))

Art. 17. (9)
Obblighi di servizio pubblico

1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilita’ degli utenti, definiscono, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all’articolo 19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilita’. ((9))

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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che, in deroga al presente articolo “e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della  continuita’ territoriale e la domanda di mobilita’ dei cittadini, le regioni possono affidare l’esercizio di servizi di cabotaggio a societa’ di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalita’ stabilite dal diritto comunitario”.

Art. 18 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11)
Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale

1. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalita’ effettuati e in qualsiasi forma affidati, e’ regolato, a norma dell’articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L’esercizio deve rispondere a principi di economicita’ ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l’integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei  competenti  enti locali. Al fine di garantire l’efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.
(( 1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003 )).
2.  Allo  scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialita’ nella gestione  dei  servizi  di  trasporto regionale e locale, per l’affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare:
a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all’articolo 19 e in conformita’ alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneita’ morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa  vigente,  per  il  conseguimento della prescritta abilitazione all’autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle societa’ che, in Italia o all’estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle societa’ dalle  stesse  controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle societa’ di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.(( Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi gia’ forniti dalle stesse )) PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166. La gara e’ aggiudicata sulla base delle  migliori  condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonche’ dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che la disponibilita’ a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l’effettuazione del  servizio  non  costituisca,  in  alcun  modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresi’ assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilita’, messi a disposizione del gestore  risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 20 SETTEMBRE 1999, N. 400
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 20 SETTEMBRE 1999, N. 400
d) l’esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;
e) l’indicazione  delle modalita’ di trasferimento, in caso di cessazione dell’esercizio, dal precedente gestore all’impresa subentrante dei beni essenziali per l’effettuazione del servizio e del  personale dipendente con riferimento a quanto disposto all’articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
f) l’applicazione della disposizione dell’articolo 1, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle societa’ di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attivita’;
g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
(( g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l’incremento dei costi dei servizi,  che  tenga  conto  del  necessario  miglioramento dell’efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all’articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonche’ del recupero di produttivita’ e della qualita’ del servizio reso )).
3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all’articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in societa’ di capitali, ovvero in cooperative a responsabilita’ limitata, anche tra i dipendenti, o l’eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali societa’, l’ente titolare del servizio puo’ restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione procede all’affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).
3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2007, nel corso del quale vi e’ la facolta’  di  mantenere  tutti  gli  affidamenti  agli attuali concessionari ed alle societa’ derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l’obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresi’ all’affidamento della gestione dei relativi servizi alle societa’ costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a). (2) (4) 3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica gia’ avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell’affidamento, fino a un massimo di due anni, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a societa’ di capitali, anche consortili, nonche’ a cooperative e consorti, purche’ non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due societa’ affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una societa’ consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due societa’ affidatarie  di  servizio  di trasporto pubblico locale nelterritorio nazionale. Le societa’ interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di societa’ consortile devono operare all’interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguita’ territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi  di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruita’ definiti dalle regioni.
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali  soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico gia’ in essere ai sensi dell’articolo 19 in modo da assicurare l’equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69  del  Consiglio,  del  26  giugno  1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicita’ ed efficacia  dei  servizi  offerti  nonche’  della  qualita’ dell’informazione resa all’utenza e dell’accessibilita’ ai servizi in termini di frequenza, velocita’ commerciale, puntualita’ ed affidabilita’;
b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilita’ ambientale;
c) alla razionalizzazione dell’offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale.
Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l’integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalita’ di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari dell’affidamento dei servizi ai sensi dell’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a societa’, purche’ non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le societa’ che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l’affidamento di servizi. (9)
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto che “il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis del presente articolo, e’ prorogabile per un biennio”.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto che “il termine del 31 dicembre 2003, previsto dal comma 3-bis dal presente articolo, per l’affidamento dello  svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e’ prorogato al 31 dicembre 2005”.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che, in deroga al presente articolo “e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della  continuita’ territoriale e la domanda di mobilita’ dei cittadini, le regioni possono affidare l’esercizio di servizi di cabotaggio a societa’ di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalita’ stabilite dal diritto comunitario”.

Art. 19. (1)(11)
Contratti di servizio

1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell’inizio del loro periodo di validita’. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell’inizio del loro periodo di validita’, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.
2. I contratti di servizio per i quali non e’ assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.
3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell’articolo 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, cosi’ come modificato dall’articolo 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonche’ nel rispetto dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici cosi’ come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:
a) il periodo di validita’;
b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;
c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di eta’, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarita’ delle corse;
d)  la  struttura tariffaria adottata (( ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera g-bis) ));
e) l’importo eventualmente dovuto dall’ente pubblico all’azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalita’ di pagamento, nonche’ eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;
f) le modalita’ di modificazione del contratto successivamente alla conclusione;
g) le garanzie che devono essere prestate dall’azienda di trasporto;
h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;
i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuita’ nella quantita’ di servizi richiesti nel periodo di validita’ del contratto di servizio;
l) l’obbligo dell’applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro,  cosi’ come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;
4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a revisione annuale con modalita’ determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l’eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parita’ di offerta di trasporto.
5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovra’ essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1 gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.
6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione annuale.

Art. 20 (1) (3) (8)
Norme finanziarie

1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell’articolo 16, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto.
2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 ))
3.  Le  risorse  relative  all’espletamento  delle  funzioni amministrative di cui al presente decreto, salvo quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal 1 gennaio 1998 e, per le ferrovie gia’ in gestione commissariale governativa, al momento del conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera a).
4.  Le  risorse  relative  all’espletamento  delle  funzioni amministrative in materia di servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite alle regioni a decorrere dal 1 giugno 1999.
5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Entro il 31 dicembre 2004 i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 9 della legge n. 59.
7-bis. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 7 sono rideterminati anche sulla base del volume dei passeggeri trasportati e,  per  i servizi di cui all’articolo 8, dei risultati del monitoraggio ivi previsto.

Art. 21.
Disposizioni finali e transitorie

1. La conclusione dei  procedimenti amministrativi che hanno comportato impegni di spesa anteriormente alla data di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali rimane di competenza dello Stato.
2. Restano ferme le competenze tecnicoamministrative dello Stato relative ai finanziamenti stanziati per lavori e forniture per i quali all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto sono stati gia’ perfezionati i relativi contratti.
3. E’ fatto salvo quanto disposto dalle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, 19 maggio 1975, n. 169, 5 dicembre 1986, n. 856, 5 maggio 1989, n. 160, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 501, e dalle conseguenti convenzioni fino alla scadenza delle stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 19 novembre 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Con-
siglio dei Ministri
Burlando, Ministro dei
trasporti e della naviga-
zione
Ciampi, Ministro del tesor
del bilancio e della pro
grammazione economica
Visco, Ministro delle fi-
nanze
Napolitano, Ministro del-
l’interno
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli
affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Flick