Colore Taxi
Decreto Ministeriale 19 novembre 1992

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Colore Taxi – Decreto Ministeriale 19 novembre 1992

DECRETO MINISTERIALE 19/11/1992

Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, che disciplina il trasporto il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Visto l’art. 12, comma 6, di detta legge quadro, che demanda al Ministro dei trasporti l’individuazione con proprio decreto del colore uniforme per tutte le autovetture taxi, immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Considerata pertanto la necessità di individuare il summenzionato colore:

Decreta

Art. 1

La colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, deve essere bianca, con fattore di luminanza minimo 0,34 e coordinate tricromatiche comprese all’interno del quadrilatero definito in tabella mediante l’indicazione delle coordinate dei vertici:

Punti

1

2

3

4

X

Y

0,303

0,308

0,298

0,313

0,312

0,327

0,317

0,322

Le coordinate tricromatiche sono definite dalle norme CIE (Commissione Internazionale de l’Eclairage), approvate in Cambridge (U.K.) nel 1931.

Esse sono da rilevare nelle condizioni stabilite da dette norme (sorgente di luce «C», illuminazione normale e osservazione a 45°), su campioni verniciati con ciclo usuale di applicazione.

L’obbligo di colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall’origine, quali ad esempio le fascie laterali paraurti.

 

Art. 2

Le autovetture di cui all’art.1 possono, ove previsto dai regolamenti e secondo quanto da questi stabilito, recare una fascia mono o policroma, posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con un’altezza massima di 6 centimetri.

Saranno altresì ammesse sulle fiancate, scritte e/o stemmi identificativi dell’azienda che gestisce il servizio taxi e del comune di appartenenza.

Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cm².

 

Roma, 19 novembre 1992

 

 

Il Ministro: TESINI