DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005 , n. 286

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DISPOSIZIONI PER IL RIASSETTO NORMATIVO IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE REGOLATA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTATORE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 1, lettera b), e l’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3, e l’allegato B;
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni V, IX e XIV della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato non hanno espresso il parere nel termine previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle attivita’ produttive;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

(Omissis)

Capo II
Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri

Art. 13.
Finalita’

1. Il presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

(Omissis)

Art. 23.
Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti

1. La disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 14, nonche’ al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall’articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell’autoveicolo per cui e’ prevista la carta di qualificazione del conducente e nell’esercizio dell’attivita’ professionale.
3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento e’ revocato se il conducente non supera l’esame di revisione previsto dall’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinata dall’esito negativo dell’esame di revisione, e’ revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

(Omissis)

Dato a Roma, addi’ 21 novembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita’ produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli